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Tribunale di Siracusa, decreto 04/10/2017, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale,  il Tribunale non può procedere alla nomina del comitato dei creditori e del liquidatore giudiziale dei beni non funzionali alla continuità e di quelli apportati da terzi, pur essendo legittima la previsione del piano che demandi la liquidazione di detti ad un professionista preventivamente indicato dal debitore, il quale svolgerà la propria attività sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Corte d'Appello di Catania, sentenza 19/09/2017, relatore dott.ssa Veronica Milone

E’ inammissibile l’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria realizzata mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria di nuova costituzione, non avendo tale scissione natura traslativa di beni e diritti in senso proprio ma meramente riorganizzativa dei soggetti giuridici interessati ed esistendo, inoltre, un complesso sistema di tutela tipico e specifico dei creditori della società scissa (costituito dalla possibilità di opporsi all’operazione ex art. 2503 cod. civ., dal regime di responsabilità solidale di ciascuna delle società interessate dalla scissione per i debiti della società scissa previsto dall’ art. 2506 quater cod. civ. nonché dal diritto dei soci e dei terzi danneggiati dalla scissione al risarcimento dei danni cagionati dal compimento dell’operazione ex art. 2504 quater cod. civ.) sotteso a salvaguardare la stabilità della operazione di ristrutturazione  societaria ed avente natura assorbente rispetto alla tutela apprestata dall’azione revocatoria.

Tribunale di Catania, decreto 11/09/2017, relatore dott.ssa Lidia Greco

L’insinuazione al passivo del fallimento del credito di natura previdenziale può essere chiesta dal concessionario della riscossione sulla base dell’estratto di ruolo, recante tutti gli elementi identificativi della pretesa creditoria azionata nei confronti del debitore fallito, senza necessità di produrre il relativo avviso di addebito, con la prova della sua notifica.

Tribunale di Catania, decreto 12/08/2017, Giudice Delegato dott.ssa Lucia De Bernardin

In caso di rinuncia alla liquidazione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento, ex art. 104-ter, comma 8, l.fall., non compete al giudice delegato ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, con relativi costi a carico della massa, potendo - invece - questa essere disposta, su istanza e con oneri a carico di qualsiasi interessato, giusta consenso espresso dal curatore ex art. 2668 c.c. ovvero, se promossa esecuzione forzata sugli stessi beni derelitti, con decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione .

Tribunale di Catania, decreto 24/07/2017, Giudice Delegato dott.ssa Lucia De Bernardin

Il pagamento dei crediti prededucibili, sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per la continuazione dell’attività d’impresa, può essere disposto dal commissario straordinario senza necessità di autorizzazione del giudice delegato alla procedura, rientrando nella responsabilità del medesimo commissario straordinario il rispetto del disposto di  cui all’art. 111 bis u.c. l.f.

Tribunale di Catania, decreto 20/07/2017, relatore dott.ssa Lucia De Bernardin

In caso di mancata omologazione del concordato preventivo, il compenso spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nella fase del concordato cd “con riserva” e nel giudizio di omologazione, va determinato in una misura percentuale (variabile a seconda della complessità dell’incarico e dell’attività complessivamente prestata) del compenso che spetterebbe, calcolato sul passivo dichiarato dall’imprenditore.

Tribunale di Catania, sentenza 13/07/2017, relatore dott.ssa Lucia De Bernardin

Il Pubblico Ministero può chiedere il fallimento del debitore, senza necessità di formale ricorso ex art. 15 l.f., con istanza formulata in occasione dell’udienza fissata dal Tribunale per la declaratoria d’improcedibilità della domanda di concordato preventivo rinunziata del medesimo debitore proponente il concordato.

Tribunale di Siracusa, decreto 05/06/2017, relatore dott.ssa Viviana Urso

In caso di procedura competitiva disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 163 bis l.f., per la ricerca di eventuali offerte concorrenti con quella originaria posta a corredo della proposta di concordato preventivo, l’offerente originario non ha alcun obbligo di presentare offerta irrevocabile e di conformarsi al disciplinare di gara stabilito dal Tribunale.

Qualora alla procedura competitiva non dovesse partecipare alcuno, l’offerta originaria manterrà la sua efficacia e il bene andrà aggiudicato all’originario offerente.

Tribunale di Siracusa, decreto 26/03/2017, Giudice Delegato dott. Sebastiano Cassaniti

In sede fallimentare, le norme sulla divisione endoesecutiva (artt. 599-601 cpc) appaiono compatibili coi poteri e con la funzione del Giudice Delegato limitatamente alla fase di convocazione dei comproprietari del bene indiviso al fine di tentare la separazione in natura della quota di pertinenza del fallimento o al fine di procedere alla vendita transattiva della quota (art. 600 c. 1 cpc), mentre deve escludersi che il Giudice Delegato possa trattare il giudizio di divisione eventualmente autorizzato a norma del comma 2 dell’art. 600 cpc, ostando il comma 2 dell’art. 25 LF e, più in generale, l’assenza di previsione normativa che consenta al medesimo Giudice Delegato – che ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura ex art. 25 c. 1 LF – di statuire su diritti diversi da quelli facenti parte dell’attivo fallimentare (quale quelli dei comproprietari), né detta base giuridica appare potersi ricavare dalla “delega” liquidatoria ricevuta dal curatore ex art. 107 c. 2 LF.

Tribunale di Siracusa, decreto 01/12/2016, relatore dott.ssa Viviana Urso

Nel concordato preventivo, il voto espresso da un soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza può essere ratificato dal soggetto rappresentato, anche successivamente alla scadenza del termine di cui all’art 178 l.f., e la ratifica, avendo effetto retroattivo,  sana il voto invalido originariamente espresso.

Tribunale di Siracusa, sentenza 24/11/2016, relatore dott.ssa Viviana Urso

Non è conforme all’esigenza di determinatezza della domanda di cui all’art. 93 l.f., e va respinta, la istanza di insinuazione al passivo (nella specie: del Concessionario della Riscossione) di un credito per interessi moratori in relazione al quale non è specificato il criterio di calcolo adottato, la misura del tasso applicato e del termine finale di riferimento.

Tribunale di Siracusa, decreto 21/11/2016, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Il creditore e il terzo che chiedono l’accesso agli atti della procedura fallimentare, oltre ad indicare specificatamente i singoli atti che intendono conoscere, hanno l’onere di dimostrare il proprio interesse specifico e attuale a tale accesso. Qualora l’accesso sia finalizzato alla proposizione di un concordato fallimentare, la delibazione del giudice circa l’attualità dell’interesse deve essere sommaria, al fine di escludere che l’accesso abbia carattere meramente esplorativo, e non può estendersi alla capacità del richiedente di proporre un concordato che abbia esito positivo.

Corte d'Appello di Catania, sentenza 10/11/2016, relatore dott. Roberto Cordio

E’ ammissibile la concessione di un termine per la integrazione della attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità giuridica del concordato preventivo con funzionalità della prosecuzione dell’attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, quando essa sia carente, salvo il caso che detta attestazione sia ab origine  del tutto non idonea allo scopo.

Tribunale di Catania, sentenza 14/07/2016, relatore dott. Alessandro Laurino

Elude il meccanismo competitivo stabilito dall’art. 163 bis l.f. e determina la inammissibilità della proposta di concordato preventivo, il piano concordatario che preveda una operazione straordinaria di scissione della società debitrice proponente, mediante incorporazione in altra società preesistente, in esito alla quale risulti trasferita alla società beneficiaria l’azienda in esercizio della società scissa.

 

 

E’ inammissibile la integrazione della relazione del professionista che, ai sensi dell’ art. 161 comma 3 l.f., attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità giuridica del concordato preventivo e, nel caso di cui all’art. 186 bis l.f., la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori, quando (come nel caso di specie) essa non si accompagna ad una modifica della proposta o del piano ma supplisce unicamente alla originaria inidoneità allo scopo della stessa attestazione, determinando una rimessione in termini dell’attestatore per le omissioni già verificatesi.

Tribunale di Siracusa, decreto 09/11/2016, relatore dott.ssa Viviana Urso

Il termine di cui all'art. 161, comma 6, L.F., previsto per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di legge, ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

Corte d'Appello di Catania, sentenza 26/10/2016, relatore dott. Antonio Caruso 

Tribunale di Catania, sentenza 19/05/2016, relatore dott.ssa Laura Renda

Costituiscono atti di frode e legittimano la revoca dell'ammissione al concordato, ai sensi dell'art. 173 L.F., l’omesso doloso ribaltamento sui soci dei costi di funzionamento della Società consortile proponente il concordato (che dissimula così parte dell’attivo costituito dai relativi crediti verso i soci) e la mancata dolosa enunciazione di debiti di rilevante importo rispetto all’ammontare totale delle passività (che determina così una sottostima del fabbisogno concordatario), in quanto condotte che, scoperte ed accertate dal Commissario, hanno valenza potenzialmente decettiva per la loro idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.

Corte d'Appello di Catania, sentenza 12/10/2016, relatore dott. Antonio Caruso 

Tribunale di Catania, sentenza 22/04/2016, relatore dott.ssa Lucia De Bernardin

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177 l.f., comma II l.f., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre l’adunanza dei creditori (in senso conforme la sentenza del Tribunale).

Il termine di venti giorni, stabilito dall’art. 178 comma IV l.f., per l’esercizio del diritto di voto successivamente alla chiusura dell’adunanza dei creditori, a mezzo telegramma, lettera, telefax o  posta elettronica, non ha natura processuale e ad esso non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 155 c.p.c. (in senso conforme la sentenza del Tribunale).

Il Tribunale è chiamato sempre, e quindi anche d’ufficio, a verificare l’esito della votazione ed il raggiungimento o meno delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato preventivo (e ciò tanto nel giudizio di omologazione, quanto nel procedimento volto a dichiarare la mancata approvazione della proposta). Le decisioni assunte dal Giudice delegato circa la validità dei voti ed il calcolo delle maggioranze sono, quindi, suscettibili di revisione da parte del Collegio e spetta, in quelle fasi, al debitore proponente il diritto di muovere contestazioni in ordine ai voti espressi, senza alcuna preclusione (in senso difforme la sentenza del Tribunale).

Tribunale di Siracusa, sentenza 20/07/2016, relatore dott.ssa Viviana Urso

Qualora il socio superstite di una società di persone non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale, decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, c.c. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra il soggetto che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la ditta individuale che ne è beneficiaria (il socio superstite)

 

Non sussiste, quindi, alcuna pregiudizialità tra il procedimento di concordato preventivo promosso dalla ditta individuale (conferitaria dell’azienda) e il procedimento pre fallimentare promosso contro la società di persone sciolta, trattandosi di procedimenti pendenti tra soggetti giuridici diversi, con conseguente possibilità di dichiarare il fallimento di quest’ultima se insolvente.

Tribunale di Catania, sentenza 19/07/2016, relatore dott.ssa Laura Renda

In caso di concordato fallimentare cd. coatto (proposto nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi, ai sensi  e per gli effetti di cui al d.l. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011) compete al Tribunale verificare la legittimità dell’intera procedura, ivi compresa la relativa fase amministrativa di autorizzazione al deposito del concordato, ed - in presenza di opposizioni da parte dei creditori – rientra nei poteri del Tribunale la valutazione nel merito della proposta, il cui possibile esito è da compararsi con quello delle ipotesi liquidatorie alternative.

 

Il Tribunale, in sede di omologazione del concordato, può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, con il quale è stata autorizzata la presentazione della proposta, negando così l’omologazione per irregolarità del relativo procedimento di formazione dell’atto autorizzativo.

 

Il trust cd. liquidatorio o endoconcorsuale, seppur astrattamente  ammissibile nell’ambito di una procedura concorsuale, non può ritenersi compatibile con la procedura di concordato fallimentare quando, in esito ad un giudizio complessivo circa la liceità della causa concreta del programma negoziale del trust e di meritevolezza degli interessi sottesi al medesimo, si accerta che, con detto strumento, si perseguono interessi propri dell’assuntore del concordato e non quelli dei creditori della procedura concorsuale.

 

E’ inammissibile la proposta di concordato che preveda la falcidia dei crediti prededucibili.

 

Altera l’ordine delle cause legittime di prelazione e, pertanto, è inammissibile la proposta di concordato che preveda il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori privilegiati aventi grado inferiore nonostante la incapienza dei creditori privilegiati aventi grado superiore ovvero trattamenti (parziali) identici in favore di creditori privilegiati aventi graduazione diversa.

Tribunale di Catania, sentenza 19/05/2016, relatore dott.ssa Alessandra Bellia 

La rinuncia alla domanda di concordato da parte del debitore anteriormente all’udienza fissata ex art. 173 l.f. ed il conseguente venir meno della procedura concordataria, non precludono la trattazione della istanza di fallimento presentata dal PM (nel caso di specie successivamente al deposito della rinuncia da parte del proponente) nell'ambito del sub procedimento finalizzato alla revoca e, previa concessione dei termini di cui all’art.15 l. f., la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore.

La rinuncia alla domanda di concordato si sostanzia in una rinuncia agli atti, non richiede accettazione delle controparti e determina l’improcedibilità della procedura.

Tribunale di Siracusa, decreto 10/05/2016, relatore dott. Sebastiano Cassaniti 

Non può essere dichiarata la risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento del proponente all'obbligo di costituire le garanzie promesse se, prima della declaratoria di risoluzione, sono stati adempiuti gli oneri concordatari che dovevano essere garantiti.

Tribunale di Catania, decreto 05/05/2016, relatore dott.ssa Lucia De Bernardin

La rivendica di somme di denaro acquisite all'attivo del fallimento e' inammissibile, stante la fungibilità del denaro, ed il diritto alla restituzione, che si sostanzia in un diritto di credito, va fatto valere mediante insinuazione al passivo del fallimento.

 

Non può essere ammesso al passivo del fallimento il credito del terzo proprietario di somme di denaro sottoposte a confisca nell'ambito di una misura di prevenzione antimafia (poi revocata) ed impiegate su disposizione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati per costituire il deposito per spese necessario per l'accesso ad una procedura di concordato preventivo di società collegata al creditore istante ed anche essa sottoposta a confisca, poi dichiarata fallita.

Tribunale di Catania, decreto 05/05/2016, relatore dott.ssa Lucia De Bernardin

Ammissibile la domanda d’insinuazione al passivo del fallimento (nella specie, dell’Agente della Riscossione) che, pur non contenendo una precisa esposizione dei fatti, delle ragioni di credito e dei motivi di diritto posti a fondamento della domanda, faccia rinvio alla documentazione allegata al ricorso (nella specie, estratti di ruolo e prospetto ripartizionale) da cui possono trarsi gli elementi richiesti dall’art. 93 l.f.

Tribunale di Siracusa, decreto 22/03/2016, relatore dott.ssa Viviana Urso

In caso di concordato con continuità aziendale cd. indiretta e, cioè, mediante affitto dell’azienda in esercizio strumentale alla sua cessione nell’ambito della procedura , non è necessaria la indicazione nel piano  della analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d'impresa nonché delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, prescritte dall’art. 186 bis comma 2 lettera a.

 

 

I creditori postergati ai sensi degli artt. 1467 e 2497 quinquies c.c. non hanno diritto al voto anche quando l’attivo concordatario si presume tale da garantire il pagamento integrale di tutti i creditori concorsuali e il pagamento al 100% anche dei crediti postergati

Tribunale di Siracusa, sentenza 07/03/2016, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Il curatore fallimentare è legittimato a richiedere l'estensione del fallimento della società di persone al socio palese, illimitatamente responsabile, che per anomalie procedimentali non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società.

Corte di Appello di Catania, sentenza 23/02/2016, relatore dott. Roberto Cordio

In presenza di un atto notarile di costituzione di un'impresa familiare per la conduzione di una farmacia che preveda la titolarità dell'impresa in capo alla moglie farmacista e la partecipazione del marito (anche lui farmacista) agli utili nella misura del quarantanove per cento, la reciproca prestazione di garanzie fra i coniugi e la partecipazione del marito alla gestione della farmacia (con delega ad utilizzare il conto corrente aziendale) non sono elementi sufficienti a far ritenere la sussistenza di una società di fatto tra i coniugi, trattandosi di condotte non univocamente rivelatrici della affectio societatis in quanto diversamente spiegabili nel contesto del rapporto coniugale e dell'impresa familiare.

 

In sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento e il contestuale provvedimento di revoca del concordato preventivo, non è consentito alla curatela reclamata dedurre nuovi motivi di revoca della procedura concorsuale, i quali non siano stati oggetto né della sentenza impugnata né dei motivi di reclamo, attesa la natura non pienamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione, che resta vincolato ai motivi di doglianza prospettati in correlazione alla motivazione del provvedimento impugnato.

Tribunale di Siracusa, decreto 23/12/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

La natura "mista" del piano concordatario non esclude che il concordato debba essere comunque considerato con continuità aziendale, anche quando il soddisfacimento dei creditori avvenga in prevalenza con il ricavato della liquidazione di tutti i cespiti mobiliari o immobiliari che non risultino funzionali all'esercizio dell'impresa.

Tribunale di Catania, decreto 21/12/2015, relatore dott.ssa Lucia De Bernardin

Non osta alla concessione del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive e cautelari, per il tempo occorrente a portare a termine le trattative per il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la circostanza che taluni creditori abbiano proposto opposizione ai sensi dell’art. 182 bis comma 4 l.f. contestando l’ammontare del credito esposto dal debitore.

Tribunale di Siracusa, decreto 02/12/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avendo natura impugnatoria ed essendo retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. È, pertanto, inammissibile la richiesta di riconoscimento del rango privilegiato di un credito, insinuato originariamente in via chirografara

Tribunale di Siracusa, decreto 08/10/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

La rinuncia alla domanda di concordato preventivo può essere effettuata anche dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori e sino alla omologazione, dovendo ricondursi solo a quest'ultima gli effetti di obbligatorietà del concordato

Corte d'Appello di Catania, decreto 05/10/2015, relatore dott. Francesco Cardile 

Tribunale di Siracusa, decreto 30/07/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

La controversa ammissibilità del concordato con classe formata da creditori chirografari e creditori privilegiati degradati al chirografo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 comma 3 (e 160 comma 2) l.f.

Tribunale di Siracusa, decreto 24/09/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

Ammissibile la degradazione al chirografo del credito munito di privilegio speciale (nel caso di specie per IVA di rivalsa) quando risulta, dalla relazione giurata del professionista redatta ai sensi dell'art.160 comma 2 l.f., che non è possibile individuare i singoli beni sui quali il creditore possa esercitare il relativo privilegio.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 23/09/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

Il decreto del Tribunale che nega l'omologazione del concordato fallimentare non è esecutivo, anche relativamente al capo recante condanna alle spese, fino a quando non sono decorsi i termini per opporsi ovvero fino a quando non si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129 l.f.

Lodo Arbitrale, decreto 25/08/2015, Presidente dott. Salvo Barbara

Nel concordato con cessione di beni il debitore cedente mantiene la titolarità degli stessi e conserva la relativa capacità processuale, con la conseguenza che il commissario liquidatore non è legittimato all’esercizio delle azioni relative alle attività cedute in difetto di specifico mandato in tal senso.

 

Quando la proposta concordataria ha ad oggetto la cessione di un rapporto contrattuale, affinché la capacità processuale possa incardinarsi in capo al commissario liquidatore, è, altresì, necessario che questi succeda a titolo particolare nel predetto rapporto mediante il perfezionamento della cessione dell’intera posizione contrattuale, dietro il consenso del contraente ceduto ai sensi dell’art. 1406 c.c..

 

Ove il contratto ceduto includa una clausola compromissoria, negozio giuridico accessorio ed autonomo rispetto al contratto cui si riferisce, il commissario liquidatore può deferire l’eventuale controversia agli arbitri solo nel caso di espressa attribuzione del relativo potere.

Corte d'Appello di Catania, decreto 12/08/2015, relatore dott.ssa Ada Vitale 

Tribunale di Siracusa, decreto 04/06/2015, relatore dott. Giuseppe Artino Innaria

Il socio della società di capitali dichiarata fallita è legittimato a proporre opposizione alla omologazione del concordato fallimentare proposto da un terzo assuntore.

 

Anche In materia di concordato fallimentare, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.

 

La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere anche alla luce della relazione giurata ex art.  124 l.f.

Tribunale Siracusa, decreto 10/07/2015, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Il credito del professionista che ha prestato attività di assistenza e consulenza in favore del debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo è relativo a prestazione funzionale all'accesso alla procedura concorsuale e va, pertanto, ammesso al rango privilegiato ed in prededuzione nel successivo fallmento del medesimo debitore, senza che debba essere verificato il risultato delle prestazioni eseguite ovvero la loro concreta utilità per la massa, dovendo quest'ultima ritenersi presunta.

 

La declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo non comporta il venir meno del requisito della funzionalità della prestazione del professionista. 

 

In sede di verifica del passivo, il curatore può eccepire l'inadempimento della prestazione professionale secondo il paramentro della ordinaria diligenza richiesta per l'opera professionale, deducendo la manifesta inidoneità della prestazione rispetto all'accesso alla procedura.

Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1177 del 07/07/2015, relatore Vitale A.

La rinuncia da parte del creditore istante alla richiesta di fallimento importa la revoca della dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui la rinuncia abbia luogo nel corso del procedimento di reclamo ex art. 18 L.F..

 

L'istanza del creditore deve, infatti, essere mantenuta ferma anche in sede di reclamo, atteso l'effetto devolutivo del gravame che implica la valutazione di tutte le questioni relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, come pure della legittimazione ad agire del creditore, con la conseguenza che il venir meno dell'istanza di fallimento o la sua rinuncia anche in questa fase implica la revoca della dichiarazione di fallimento.

Tribunale Siracusa, sentenza n. 1321 del 19/06/2015, relatore Salamone C.

Tribunale Siracusa, sentenza n. 1323 del 19/06/2015, relatore Salamone C.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni non trova applicazione, nei rapporti fra creditori e debitore ammesso a tale procedura, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 6, c.c.

 

L'art. 2941, n. 6, c.c. che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale.

 

E' atto interruttivo della prescrizione l’elenco dei creditori allegato dal debitore proponente alla domanda di concordato preventivo, in quanto esso costituisce riconoscimento di debito .

 

Non costituisce atto interruttivo della prescrizione il piano di riparto parziale predisposto dal liquidatore del concordato preventivo, in quanto atto che non proviene non dal debitore. 

Tribunale Siracusa, decreto 16/06/2015, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

E’ giuridicamente fattibile il concordato preventivo che preveda la cessione ai creditori del ricavato della liquidazione di un bene oggetto di procedura esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario prima dell’apertura della procedura di concordato, non potendosi ritenere operante il privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario dall'art. 41 del TUB.

 

A norma dell'art. 184 c. 1 l.f. infatti il concordato omologato è obbligatorio per i creditori anteriori rispetto alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 l.f. nel registro delle imprese, i quali hanno eguale diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore nel rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.); logico corollario di questo principio è che anche la soddisfazione del creditore che abbia promosso esecuzione individuale prima dell'apertura della procedura concordataria deve avvenire secondo il trattamento e i tempi previsti nel concordato omologato che, a norma dell'art. 160 c. 2

Tribunale Siracusa, decreto 26/05/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

L'Istituto di cui all'articolo 169-bis L.F., il quale consente lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, è applicabile anche alla domanda di concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F.

 

E' compatibile con la nozione di "contratti in corso di esecuzione" dell'art. 169-bis l.fall. la prestazione unilaterale non esaurita della banca, relativa al mandato all'incasso assistito da patto di compensazione ancora in corso di esecuzione, di cui può pertanto essere autorizzato l'integrale scioglimento, mentre non può esserlo quello dell'anticipazione bancaria già erogata.

Tribunale Siracusa, decreto 16/04/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

La previsione di cui all'art. 72. quater l.fall., concernente gli effetti del fallimento sui rapporti di locazione finanziaria pendenti, disciplina solo l'ipotesi in cui il contratto fosse ancora non eseguito o non compiutamente eseguito da entrambi i contraenti alla data dell'apertura della procedura, non anche il caso in cui il contratto stesso sia stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

 

In tale ultima eventualità, in caso di leasing traslativo trova applicazione il meccanismo di carattere inderogabile previsto dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà.

Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1271 del 21/07/2015, relatore Motta D.

 

Tribunale Siracusa, sentenza 07/04/2015, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

E' configurabile una holding, nella forma di società di fatto costituita tra due fratelli, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, quando questa agisca per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso l'attività di organizzazione ed coordinamento dei fattori produttivi relativi al proprio gruppo di imprese.

Tribunale Siracusa, decreto 26/03/2015, relatore dott. Giuseppe Artino

Il conferimento di incarico professionale retribuito per la consulenza e l'assistenza nella procedura di concordato preventivo con riserva, pur incidendo sulla integrità del patrimonio del debitore, non è configurabile come atto di straordinaria amministrazione, da autorizzare ai sensi dell’art. 161 co. 7, l.f..

 

Il conferimento del suddetto incarico costituisce, infatti, atto di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessario per lo svolgimento della procedura, in vista della formulazione della proposta concordataria e della predisposizione del relativo piano, munito dell'attestazione di cui all’art. 161 co. 3, l.f..

Tribunale Siracusa, decreto 26/03/2015, relatore dott. Giuseppe Artino

Nel giudizio d'impugnazione proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore è ammesso a proporre, a norma dell'art. 99, comma 7 l.f., eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo.

 

Ne consegue che, in sede di opposizione allo stato passivo, il curatore ben può contestare, per la prima volta, la titolarità del credito in capo alla banca opponente la quale, a sua volta, è tenuta a fornire prova di detta titolarità, non potendosi ritenere fatti notori le vicende societarie modificative dei rapporti tra istituti di credito e quelle traslative dei crediti tra gli stessi.

Tribunale Siracusa, decreto 19/03/2015, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Relativamente ai crediti di natura previdenziale (il cui accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario), l’estratto di ruolo non costituisce titolo idoneo alla ammissione al passivo del fallimento, se specificatamente contestato dal curatore. Il concessionario della riscossione, che si insinua al passivo, è tenuto quindi a provare il credito producendo gli atti posti a fondamento della pretesa contributiva e delle relative sanzioni. 

 

Il prospetto ripartizionale dei crediti è parte integrante della domanda d’insinuazione al passivo del concessionario della riscossione, atteso che in esso sono indicati gli elementi di cui ai numeri 3 e 4 del comma 4 dell’art. 93 l.f..  Ne deriva che, qualora in sede di opposizione allo stato passivo, il suddetto prospetto ripartizionale non risulti allegato al fascicolo d’ufficio o delle parti, Giudice può disporne l’acquisizione d’ufficio.

Tribunale Siracusa, decreto 27/02/2015, Presidente est. dott. Antonio Alì

Il Tribunale, nel giudizio promosso ex art. 26 l.f. avente ad oggetto la impugnazione di un provvedimento del Giudice Delegato al fallimento, può sospendere, anche inaudita altera parte, il provvedimento impugnato fino al momento della decisione sul reclamo.

 

Nel giudizio promosso ex art. 26 l.f., non rientra nei poteri del Tribunale l'adozione di misure cautelari diverse da quella volta a sospendere il provvedimento impugnato.

Tribunale Siracusa, decreto 18/02/2015, relatore dott. Giuseppe Artino

La disciplina di cui all’art. 169 bis l.f., inerente lo scioglimento ovvero la sospensione dei contratti in corso di esecuzione, è applicabile anche al concordato con riserva .

 

Nel periodo della cd. riserva, tuttavia, stante la mancanza della proposta definitiva di concordato che impedisce di valutare pienamente i vantaggi per il debitore e la utilità ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori di un eventuale scioglimento dal contratto pendente, ne appare opportuna solo la sospensione.

Tribunale Siracusa, decreto 04/02/2015, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento è inammissibile la chiamata in causa di un terzo, perchè non prevista dal relativo rito, ed è inammissibile anche l'intervento di un terzo effettuato successivamente alla scadenza del termine fissato per costituzione della parte resistente.

 

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile tanto la chiamata in causa dell'Ente impositore da parte del Concessionario della Riscossione, quanto l'intervento in giudizio dello stesso Ente perchè avvenuto oltre i termini fissati per la costituzione in giudizio della Curatela resistente.

Tribunale Siracusa, decreto 26/01/2015, relatore dott.ssa Viviana Urso

Lo speciale procedimento previsto dall'art.87 bis l.fall. che, in deroga alla disciplina stabilita dagli artt. 52 e 103 della l.fall. consente la restituzione dei beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili,con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, non trova applicazione nel caso di azienda sanitaria, stante il diverso regime circolatorio di quest'ultima rispetto a quello dei beni mobili singolarmente considerati 

Tribunale Siracusa, decreto 16/01/2015

E' ammissibile il concordato preventivo che preveda il soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore proponente e l'apporto di nuova finanza da parte di un soggetto terzo, costituita dal netto ricavo della vendita di un bene immobile messo a disposizione dei creditori.

 

L'apporto di nuova finanza può avvenire mediante mandato irrevocabile con rappresentanza conferito al Liquidatore giudiziale del concordato preventivo affinchè provveda alla vendita dell'immobile messo a disposizione dal terzo e destini il ricavato della vendita, al netto delle somme necessarie ad estinguere le passività ipotecarie gravanti sul bene, al soddisfacimento dei creditori concordatari.

 

 

Tribunale Siracusa, decreto 12/11/2014, relatore dott.ssa Viviana Urso

Nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore può eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, senza essere tenuto, per escluderli dal passivo, a proporre l'azione revocatoria, né ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell'art.98 l.f.

 

E' revocabile, ai sensi degli artt.66 l.f. e 2901 c.c., l'ipoteca accessoria ad un mutuo erogato dalla banca e destinato a ripianare una pregressa esposizione chirografaria del debitore fallito nei confronti della banca, ravvisandosi l'eventus damni nella sottrazione dei beni ipotecati alla garanzia patrimoniale generica , con collocazione prioritaria dei crediti originariamente chirografari quale effetto della convenzione tra il debitore e la banca, ed il consilium fraudis nell'operazione negoziale stipulata dalla banca e dal debitore, di cui la stessa ben conosceva le condizioni patrimoniali e le capacità economico finanziarie.

 

La revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare.

Tribunale Siracusa, decreto 28/10/2014, giudice delegato dott. Sebastiano Cassaniti

Il Curatore del fallimento che intenda insinuare un credito del fallito al passivo di altro fallimento deve munirsi della relativa autorizzazione del Giudice Delegato, necessaria sia per la natura giurisdizionale del relativo procedimento di accertamento del passivo sia per consentire al Giudice Delegato di eserciti un controllo sull'utilizzo delle risorse della procedura e sulla instaurazione di procedimenti che possono incidere sulla durata del fallimento.

Tribunale Siracusa, decreto 14/10/2014, Presidente Antonio Alì

Il termine previsto dall'art. 161, sesto comma, della Legge fallimentare, avendo natura processuale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, salvo che il giudice, col decreto di fissazione del termine, abbia dichiarato l'urgenza del procedimento concordatario.

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