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Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nel concordato con riserva 

Tribunale di Siracusa, decreto 04/11/2014, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Una società chiede, ai sensi del IV comma dell’art. 161 l.f., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge.

 

Il Tribunale concede il termine per il deposito della documentazione, disponendo, altresì, che il richiedente versi, entro il termine di giorni 10, una somma per spese di procedura.

 

Con successiva istanza il proponente evidenzia la mancanza di disponibilità liquide, chiedendo di essere autorizzato a potere eseguire il deposito mediante la stipula di un contratto di finanziamento infruttifero prededucibile con altra società.

 

Il Commissario esprime un articolato parere, esaminando le complesse questioni sottese alla richiesta

in una fase processuale (quella del periodo che intercorre tra il deposito della domanda ed il decreto di

apertura della procedura,) in cui non appare agevole applicare gli artt. 182 quater e 182 quinquies lf.

 

Alla richiesta, trattandosi di concordato c.d. in bianco, non risulta infatti pacificamente applicabile l’art. 182 quinquies l.f. in quanto, mancando ancora il piano concordatario, non è possibile operare una analisi del fabbisogno finanziario e della funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori.

 

Parimenti non risulta applicabile l'art 182 quater l.f. che presuppone l'avvenuta ammissione alla procedura.

 

Il Tribunale concede la chiesta autorizzazione, qualificandola come autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione e, come tale, ammissibile e meritevole di accoglimento  avuto riguardo al disposto dell’art. 161 comma VII  l.f. ed all’interesse dei creditori.

La sospensione del contratto di affitto d'azienda in pendenza di concordato preventivo

Tribunale di Siracusa, decreto 04/11/2014, relatore dott. Sebastiano Cassaniti

Una Società chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla Legge, secondo quanto previsto dall’art. 161 comma VI della L.F.

 

Il Tribunale concede il termine per il deposito della suddetta documentazione.

 

La Società proponente, che intende proporre un concordato preventivo con prosecuzione dell’attività aziendale, in relazione alla quale ha già in essere una significativa attività di riorganizzazione (strutturale, commerciale ed economico finanziaria) sottesa a razionalizzare e ridurre i costi e ad aumentare i profitti, nelle more della predisposizione della proposta e del piano, ha la necessità di valutare l’opportunità di proseguire taluni contratti di affitto di rami di azienda in virtù dei quali svolge la propria attività d'impresa ovvero di sciogliersi da essi perché non più convenienti.

 

Poiché, nelle more, l'affittante potrebbe richiedere il pagamento delle rate di canone a scadere e, in caso di mancato pagamento, intimare la risoluzione dei contratti per inadempimento, la Società proponente ritiene di proporre istanza di sospensione ex art 169 bis L.F.

 

L'istanza di sospensione presenta però una importante criticità, prontamente eccepita dall'affittante nei confronti del quale il Tribunale dispone la integrazione del contraddittorio.

 

In caso di accoglimento, infatti, essa si concretizzerebbe nella sola sospensione dell'obbligo di pagamento del canone di affitto, poichè la società proponente continuerebbe a godere del ramo di azienda affittato.

 

Il Tribunale ritiene ammissibile ed accoglie l'istanza di sospensione, ritenendo che il sacrificio imposto per effetto della legittima sospensione dell’obbligazione riguardante il pagamento del canone d’affitto – cui non s’accompagna il rilascio dei rami d’azienda da parte del debitore nel periodo di sospensione – vada indennizzato a norma del comma 2 dell’art. 169 bis l.f., sicché l’istante deve prevedere nella proposta concordataria il pagamento di un indennizzo corrispondente quanto meno ai canoni d’affitto non corrisposti nelle due mensilità di sospensione, credito da ritenersi concorsuale ai sensi dell’ultimo inciso del comma richiamato. 

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